STATUTO DELLA

“FONDAZIONE VERONA MINOR HIERUSALEM“

Articolo 1

– Denominazione – Sede – Durata –

È costituita, per volontà della Diocesi di Verona, una Fondazione denominata “FONDAZIONE VERONA MINOR HIERUSALEM” con sede legale in Verona, piazza Vescovado n.7 ovvero in altro luogo maggiormente confacente alle esigenze organizzative della fondazione come determinato dall’organo amministrativo.
La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2

– Scopo e Ambito Territoriale –

La “FONDAZIONE VERONA MINOR HIERUSALEM” è una istituzione di diritto privato che esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di seguito elencate per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Scopo della Fondazione è quindi lo svolgimento delle attività di interesse generale elencate di seguito come descritte all’articolo 5 del decreto legislativo 117/2017:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Nell’ambito delle Attività verrà svolto un servizio di accoglienza e presidio nelle chiese in cui la Fondazione esercita la propria attività.
La Fondazione potrà, inoltre, esercitare attività diverse da quelle descritte in precedenza purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti per legge.
Le finalità della Fondazione si esauriscono nell’ambito del territorio della Regione del Veneto.

Articolo 3

– Patrimonio e Risorse Economiche –

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale conferito dalla Diocesi di Verona che, indicato nell’atto costitutivo, ammonta ad euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero) dei quali indisponibili euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero).
Tale patrimonio potrà essere incrementato e alimentato dai beni mobili, mobili registrati e immobili che potranno essere acquistati e acquisiti per effetto di lasciti e donazioni.
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

  • i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
  • gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari;
  • entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie che, pur se marginali ma commerciali e produttive, dovranno essere gestite mediante istituzione di apposita contabilità separata.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.
Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 4

– Esercizio Finanziario 

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Anche ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione dovrà redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dell’ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Le modalità di redazione e tenuta del bilancio, nonché le forme di pubblicità dello stesso, sono disciplinate dagli art. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5

 Organi della Fondazione –

Sono Organi della Fondazione:

  • il Presidente;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Direttore;
  • l’Organo di controllo;
  • il Comitato di indirizzo;
  • il Revisore Unico, nei casi in cui la sua nomina risulti obbligatoria per legge.

Articolo 6

– Libri obbligatori –

È obbligatoria, nei limiti di compatibilità con la struttura dell’ente, la tenuta delle scritture contabili, nonché dei libri previsti rispettivamente dagli art. 13-14-15 e 17 D.Lgs. 117/2017.

Articolo 7

– Consiglio di Amministrazione –

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri nominati dal Vescovo della Diocesi di Verona, tre dei quali – e tra essi il Presidente – direttamente, mentre i restanti: uno su indicazione del Sindaco di Verona ed uno su indicazione del Presidente del Consiglio direttivo della Federazione del Volontariato di Verona.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi ed i suoi membri possono essere riconfermati.
In caso di dimissioni o di recesso di uno o più Consiglieri, provvede alla loro sostituzione il soggetto che ha compiuto, ai sensi del presente statuto, la designazione del Consigliere dimesso, receduto o, comunque, venuto meno.
Gli amministratori, così nominati, scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina; i poteri degli amministratori sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all’insediamento del nuovo Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Vice-Presidente. Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri.
Entro il termine di novanta giorni dalla scadenza o dallo scioglimento, il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dal membro più anziano.
Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute e salvi gli eventuali emolumenti previsti per l’eventuale assunzione anche della carica di Direttore, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall’interessato.

Articolo 8

– Poteri del Consiglio di Amministrazione –

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare:

  • approva entro il novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 (trenta) di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo ed il bilancio dell’ente dell’anno precedente;
  • delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
  • delibera gli incrementi del patrimonio;
  • dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
  • delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o persone fisiche;
  • provvede alla nomina del Vice-Presidente e del Direttore -il quale potrà essere individuato anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso – nonché alla determinazione del suo emolumento;
  • provvede alla nomina dell’Organo di Controllo, nonché del Revisore Unico nelle ipotesi in cui è obbligatoria per legge;
  • provvede a determinare il numero del Comitato di indirizzo, entro il limite massimo stabilito all’art. 13, ed a nominare i relativi membri;
  • provvede all’assunzione e al licenziamento dell’eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
  • provvede all’istituzione e all’ordinamento degli uffici della Fondazione;
  • delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto;
  • delega, se del caso, i poteri ed i compiti spettatigli per legge e per statuto stabilendo i limiti di detta delega;
  • delibera eventuali regolamenti;
  • delibera eventuali modifiche allo Statuto;
  • propone all’Autorità competente l’estinzione della Fondazione ed indica l’ente – nei limiti ed ai sensi di legge – destinatario dell’eventuale patrimonio residuo a norma di quanto previsto dal successivo art. 18.

Articolo 9

– Funzionamento del Consiglio di Amministrazione –

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due membri.
L’avviso di convocazione, disposto dal Presidente della Fondazione o da chi ne fa le veci, deve contenere l’elenco degli argomenti da trattare e, salvo i casi di urgenza, deve essere spedito mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altre modalità anche telematiche che comunque garantiscano la conoscenza dell’avvenuta ricezione dell’avviso, almeno 3 (tre) giorni prima della data stabilita per la riunione, al domicilio dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione.
Nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo tecnico da recapitarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell’ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese.
Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate a voto segreto.
Le eventuali modifiche allo statuto sono deliberate con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Direttore e inseriti, in ordine cronologico, nell’apposito libro-verbali.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio.

Articolo 10

– Poteri del Presidente –

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente:

  • convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
  • convoca e presiede il Comitato di indirizzo, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
  • firma gli atti e quanto occorre per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
  • sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
  • cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
  • si accerta che vengano eseguite le deliberazioni del Consiglio;
  • cura i rapporti con le autorità tutorie.

In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di amministrazione per la ratifica.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente se nominato o, in mancanza, il membro del Consiglio più anziano d’età.

Articolo 11

– Direttore –

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina il relativo emolumento, e può essere scelto anche tra i membri del Consiglio stesso.
Il Direttore provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, collabora alla predisposizione ed all’attuazione dell’attività della Fondazione, predispone il progetto di Piano pluriennale ed il progetto di Bilancio da sottoporre alla approvazione del Consiglio, redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di indirizzo e cura la tenuta dei verbali della Fondazione.

Articolo 12

– Organo di Controllo –

L’organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra soggetti che siano in possesso di adeguata competenza economico-contabile e può essere anche monocratico.
L’organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
L’organo di controllo esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri dell’ente; esamina i bilanci annuali – preventivo e consuntivo – ed il bilancio dell’ente e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.
L’organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione, senza diritto di voto.
L’attività svolta dall’Organo di controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Articolo 13

– Comitato di indirizzo –

Il Comitato di indirizzo è composto da un numero di membri non superiore a undici, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti esponenti del mondo imprenditoriale e culturale aventi spiccate doti morali.
Il Comitato di indirizzo, all’atto di costituzione della Fondazione, è nominato in occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione.
Nella prima riunione, il Comitato di indirizzo nomina tra i propri membri un Vice Presidente.
Il Comitato di indirizzo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.
In caso di dimissioni o di recesso di uno o più membri del Comitato di indirizzo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione.
I membri del Comitato di indirizzo così nominati scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.
Le cariche dei membri del Comitato di indirizzo sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Comitato stesso e adeguatamente documentate dall’interessato.

Articolo 14

– Compiti del Comitato di indirizzo –

Il Comitato di indirizzo svolge una funzione consultiva in merito al programma delle attività della Fondazione e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.
In particolare, il Comitato di indirizzo, coadiuvando il Consiglio di Amministrazione in qualità di organo interlocutorio nonché di soggetto attivo della realtà provinciale e diocesana veronese, ha il compito di fornire al Consiglio di Amministrazione indicazioni per la individuazione delle linee fondamentali dell’agire della Fondazione e quindi:

  • provvede alla segnalazione delle priorità della Fondazione secondo criteri di programmazione e con valenza anche pluriennale in relazione, tra l’altro, alla verifica dei risultati;
  • segnala al Consiglio di Amministrazione le iniziative di cui ritenga opportuna l’adozione al fine del migliore perseguimento degli scopi della Fondazione e del compimento delle sue attività.

Articolo 15

– Funzionamento del Comitato di indirizzo –

Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione che lo convoca almeno due volte all’anno ed ogniqualvolta lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.
Il Direttore partecipa alle riunioni del Comitato di indirizzo in qualità di soggetto verbalizzante, ma senza diritto di voto.
Alle riunioni del Comitato di indirizzo potranno essere volta per volta chiamate a partecipare, senza diritto di voto, persone scelte per competenze nel campo dell’attività e delle gestione di enti ecclesiastici e di enti ed istituzioni culturali, sociali ed economiche.
L’avviso di convocazione, disposto dal Presidente della Fondazione o da chi ne fa le veci, deve contenere l’elenco degli argomenti da trattare e deve essere spedito mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altre modalità anche telematiche che comunque garantiscano la conoscenza dell’avvenuta ricezione dell’avviso, almeno 3 (tre) giorni prima della data stabilita per la riunione, al domicilio dei singoli membri del Comitato di indirizzo e di quanti siano invitati a parteciparvi.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Comitato; in caso di assenza o impedimento anche di costui, le riunioni sono presiedute dal membro anziano del Comitato di indirizzo.
Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Il Presidente, poiché presiede anche il Consiglio di Amministrazione, non esprime voto all’interno del Comitato di indirizzo.
Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Vice Presidente del Comitato. Il verbale di ogni riunione del Comitato di indirizzo dev’essere trasmesso al più presto al Consiglio di Amministrazione affinché prenda atto dei contenuti.

Articolo 16

– Dell’attività di volontariato –

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione si avvale di volontari che, debitamente iscritti in un apposito registro, svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo né dalla Fondazione né dal beneficiario.
La Fondazione può rimborsare al volontario tramite il quale svolge l’attività, le sole spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata nei limiti ed alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito in essere con la Fondazione.
Nelle proprie sedi operative la Fondazione può anche avvalersi di altre forme di cittadinanza attiva, quali, a titolo esemplificativo, stagisti, prestatori di servizio civile anche provenienti da altre strutture organizzative, etc.
La fondazione osserva la disciplina in materia di assicurazione obbligatoria relativamente allo svolgimento dell’attività di volontariato ai sensi dell’art 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 17

– Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite –

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.
Durante la vita della Fondazione, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, di fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 18

– Liquidazione ed estinzione della Fondazione –

Qualora vengano raggiunti o esauriti o ritenuti irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, si applicheranno nei limiti di compatibilità gli art 27 e seguenti del cod. civ., nonché la disciplina del D.Lgs. 117/2017.
In caso di estinzione o scioglimento, l’eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto – secondo le modalità e nel rispetto delle indicazioni di legge – ad altro ente avente finalità uguali o analoghe e operante nel territorio della Regione Veneto, indicato dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 19

– Norme applicabili –

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile, quelle dettate dal decreto legislativo 117/2017 e la normativa vigente in materia.

VMH Accessibility Tools
Text to speech voice
X